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    (Gaetano Perricone). Ritrovo tra i ricordi di Facebook il mio post delle ore 3,28 di due anni fa, sveglio di soprassalto, spaventato per un terremoto come mai mi era accaduto dai tempi della terribile esperienza del Belice del 1968, che vissi a Palermo da tredicenne: “Ore 3,20: sveglia con scossa ondulatoria fortissima e lunga. Trema il letto. Va via la luce. 4.8 Viagrande.(erano le prime informazioni, il dato definitivo fu 4.9 della scala Richter), 1 km. profondità”.
    Iniziò così all’insegna della paura, per me e per tantissimi abitanti delle pendici dell’Etna, una giornata di Santo Stefano destinata a rimanere scolpita per sempre nella storia del vulcano e nella memoria collettiva delle sue genti. 28 furono i feriti, oltre 1100 gli sfollati, tanti i crolli, enormi i danni. E soprattutto iniziò così il dramma della popolazione di Fleri, che continua e chissà per quanto tempo continuerà ancora. In questa nostra terra meravigliosa e maledetta la storia sembra non insegnare nulla.
    Sull’argomento riceviamo e molto volentieri pubblichiamo questa interessantissima riflessione, di alto profilo giuridico ed etico, dell’avvocato Milena Pafumi, fortemente impegnata sulla questione del sisma di Santo Stefano: è una dettagliata analisi comparativa degli aiuti riconosciuti dalla legislazione ai terremotati etnei, in raffronto a quelli riconosciuti in occasione dei terremoti maggiori di L’Aquila, Emilia e Centro Italia, che evidenzia con grande forza e chiarezza le inconcepibili e inaccettabili differenze di trattamento per i “figli del terremoto minore” etneo. Per non dimenticare e per continuare una battaglia giusta.
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    di Milena Pafumi *

    In Italia gli eventi sismici più o meno distruttivi si ripetono, purtroppo, con cadenza costante, quasi ineluttabile. Eppure non esiste un modello programmatico unico con cui procedere all’opera di ricostruzione e di ripresa del tessuto economico e sociale in modo omogeneo sull’intero territorio nazionale.  Per contro, il processo di ricostruzione parte sempre come fosse la prima volta: per ogni sisma lo Stato emana leggi, decreti e ordinanze specifiche, stabilisce misure di sostegno e procedure, attraverso un “taglia e cuci” di norme dettate per eventi sismici pregressi, frettolosamente adattate alle specificità del territorio colpito.

    In assenza di una legge quadro che stabilisca le misure da mettere in campo ogni qualvolta succede un evento sismico, il compito di fissare le regole della ricostruzione viene consegnato di fatto alla sensibilità politica del Governo di turno, all’entità delle risorse finanziarie disponibili e alle altre contingenze economico-sociali del momento. Il tutto col rischio, inevitabile, di disperdere le esperienze positive dei terremoti pregressi, di ritardare l’inizio della ricostruzione e di creare sperequazioni tra terremotati di un luogo rispetto ad un altro.

    Il sisma che due anni fa ha colpito il versante orientale dell’Etna rappresenta un esempio emblematico di questo stato di fatto.

    Il terremoto de l’Aquila (foto di Giuseppe Licciardello)

    Per la ricostruzione dei nove comuni colpiti dall’evento sismico, si è sostanzialmente riproposto il quadro normativo predisposto per il sisma che nel 2017 ha colpito l’Isola di Ischia, a sua volta ispirato ai terremoti che poco tempo prima hanno colpito il Centro Italia. In base a ciò è stata costituita la normativa di riferimento, ovvero il OCDPC n. 566/2018 per la fase di emergenza e la L. 55/2019 per la fase di ricostruzione; dopo di che, il processo di adattamento dell’impianto legislativo alle specificità del contesto locale e ai miglioramenti frattanto intervenuti per le altre ricostruzioni è miseramente fallito, sia per il disinteresse della classe politica di turno, sia per le contingenze del periodo, tutt’altro che favorevoli soprattutto dopo la diffusione della pandemia.

    In tutto ciò, è stata complice anche una scarsa attenzione mediatica. In confronto ad altri eventi calamitosi che hanno colpito recentemente la penisola italiana, il sisma del 2018 è parso da subito un “piccolo terremoto”, per magnitudo, per estensione del territorio colpito, per assenza di vittime.  Tutti fattori che hanno portato ad una sottovalutazione delle conseguenze del sisma e ad una scarsa considerazione delle sofferenze, fisiche, economiche e psicologiche dei terremotati dell’area etnea.

    Sta di fatto che è toccato agli altri attori della ricostruzione dell’area etnea – principalmente al  Commissario Straordinario per la Ricostruzione e al Coordinamento dei Comitati dei Terremotati di Acireale, Aci Sant’Antonio e Zafferana – il compito frustrante di correre ai rimedi, sollecitando il Legislatore a fare inserire il sisma di Catania e della sua provincia nell’ambito di applicazione degli interventi normativi di favore dettati per le ricostruzioni di L’Aquila, dell’Emilia-Romagna e del Centro Italia, i quali, tassativamente, non lo contemplavano.

    Terremoto di Santa Stefano 2018, Chiesa: foto di Marco Neri

    Questo è quanto è accaduto col cd. Decreto Sisma (d.l. 24 ottobre 2019, n. 123, convertito dalla L. 12 dicembre 2019, n. 156), che aveva letteralmente “dimenticato” il terremoto di Santo Stefano 2018, nonostante le sbandierate intenzioni del provvedimento di intervenire con misure di accelerazione e semplificazione su tutte le ricostruzioni post-sisma in atto nel territorio nazionale.

    L’inclusione di Catania nell’ambito applicativo del provvedimento è avvenuta in “zona Cesarini” con un emendamento alla Camera, ma è stata solo parziale, con la conseguenza che, per il terremotato etneo, non si applicheranno importanti misure di favore, quali la possibilità di restituire solo il 40% degli oneri fiscali, previdenziali e assistenziali sospesi in conseguenza del sisma, nonché l’introduzione di processi di semplificazione ed accelerazione delle procedure di accesso ai contributi per la ricostruzione privata, volti, per esempio, a superare il frequente problema della presenza di abusi minori negli immobili danneggiati

    Un’altra clamorosa sequenza di esclusioni è avvenuta con il cd. Decreto Agosto (n. 104/2020, convertito con legge 126/2020), che ha introdotto importanti interventi di favore per i terremotati del Centro Italia, di L’Aquila e dell’Emilia-Romagna. E questa volta Catania non è dimenticata, ma volutamente “esiliata” in un quadro agevolativo diverso, fortemente limitato e depotenziato, comune ai terremoti di Ischia e Campobasso, anch’essi significativamente definiti Terremoti di minore entità dal dossier legislativo che accompagna l’adozione del provvedimento alla Camera dei Deputati. Come se ci fossero terremoti di serie A e terremoti di serie B, come se l’estensione territoriale dell’evento incidesse sulla dimensione soggettiva della sofferenza del singolo terremotato, al punto da misurarne il diritto a vedere ricostruita la propria casa, o l’attività, perduta per via del sisma.

    Certo è che, dietro l’etichettatura del Sisma di Santo Stefano come terremoto di minore entità, è passata, nella generale indifferenza di tutti gli attori politici ed istituzionali, tutta una serie di macroscopiche quanto inaccettabili disparità di diritti per il terremotato dell’area etnea.

    Ad esempio, le imprese e i lavoratori autonomi colpiti dal sisma del 26 dicembre 2018 non usufruiscono degli sgravi contributivi previdenziali e assistenziali riservati alla Zona Franca Urbana istituita fino 2022 per il Sisma Centro Italia. Per il terremoto di Catania non vale neppure la proroga al 2021 della sospensione degli adempimenti e versamenti tributari in genere, la cui scadenza resta quindi fissata al 30 Settembre 2019 (cioè vale solo per 11 mesi, in raffronto ai 3-4 anni di sospensione goduti dagli altri terremotati), così come immutata resta la modalità di ripresa della riscossione, prevista per l’intero importo ed in un’unica soluzione, piuttosto che nella misura del 40% e in 120 rate, come previsto per i terremoti maggiori.

    Ancora, per i terremotati del Centro Italia e dell’Emilia Romagna il pagamento dei mutui accesi sulla prima casa inagibile o distrutta è sospeso fino al 31 dicembre 2020, mentre nessuna norma analoga è introdotta per l’area etnea, dove il beneficio della sospensione dei mutui resta unicamente sancito da una norma dettata nella fase emergenziale (art. 4 OCDPC n. 566/2018). Ciò innesca prassi applicative disomogenee da parte degli Istituti Bancari, recentemente segnalato alla Banca d’Italia con un esposto a firma dei Comitati dei Terremotati ed attualmente in corso di istruttoria.

    Terremoto L’Aquila, foto di Giuseppe Licciardello

    Dulcis in fundo, si fa per dire, al terremoto di Catania non viene esteso il beneficio della implementazione dal 110% al 165% della detrazione delle spese relative agli interventi di efficientamento energetico e di messa in sicurezza sismica sui fabbricati danneggiati dal sisma, il cosiddetto Superbonus, introdotto invece per tutti e tre i terremoti maggiori, anche per le seconde case, in aggiunta o in alternativa al contributo per la ricostruzione. I terremotati etnei perdono, così, l’opportunità di ottenere un finanziamento per la ricostruzione delle seconde case, la cui sorte è invece attualmente assai incerta, posto che l’esiguità del fondo di dotazione iniziale per la Ricostruzione ha costretto il Commissario Straordinario a destinare le risorse prioritariamente alla ricostruzione delle prime case, in ossequio ai criteri di precedenza dettati dalla L. 55/2019.

    A questo punto resta solo da sperare che le storture del sistema stimolino l’ormai inderogabile impegno politico di legge unitaria sulla ricostruzione che, pur nel rispetto delle specificità di ogni evento e di ogni territorio, tracci le linee guida su come assistere la popolazione, come sospendere gli obblighi fiscali, come favorire la ripartenza delle attività imprenditoriali, quali contributi riconoscere alla ricostruzione degli edifici e con quale priorità, tra prima casa, seconda casa, ecc.

    Una sorta di Carta dei Diritti del terremotato, che assegni diritti uguali per situazioni uguali, assicurando maggiore efficienza ed omogeneità ai processi di ricostruzione post sisma su tutto il territorio nazionale.

    *avvocato

    Con il titolo: il terremoto di Santo Stefano 2018, la foto di Marco Neri